SOLDI ALL’ESTERO, OLTRE 10 MILA EURO SI DICHIARANO
Dal 1 gennaio scattano sequestro e sanzioni contro chi entra o esce dall’Italia con oltre 10mila euro contanti senza averli dichiarati. Lo stabilisce l’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, in vigore dal 1 gennaio 2009, in base al quale "Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane". Le nuove misure sono dirette a individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari. A partire dal 1 gennaio la dichiarazione potrà essere trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle dogane oppure consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante dovrà recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. In questo caso la dichiarazione sarà consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. La disposizione non si applicherà ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Nel caso di omessa dichiarazione il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sarà sequestrato dall’Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza e sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10mila euro, con un minimo di 300 euro. (9Colonne)

























